condono
per le imposte indirette
art. 11, L. 27.12.2002 n. 289, in vigore dal 01.01.2003
A) – Definizione agevolata della base imponibile.
Il “condono” riguarda le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni, l’INVIM e si applica agli atti pubblici formati, alle scritture
private autenticate ed a quelle registrate, nonche’
alle denunce ed alle dichiarazioni presentate entro il 30 novembre 2002;
Presupposto imprescindibile e’ che non
sia stato notificato al contribuente avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta;
Ricorrendo detti presupposti, i valori
dichiarati per i beni e gli incrementi di valore soggetti a valutazione sono
definiti, a richiesta del contribuente, con il pagamento di una somma pari al
25% di quanto dichiarato;
L’istanza di
definizione agevolata deve essere presentata entro il 16 marzo 2003;
Alla liquidazione dell’imposta dovuta
su detto maggior imponibile provvede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate
competente;
Non si applicano sanzioni ed interessi
sulla suddetta somma;
Il pagamento dell’imposta entro
sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione costituisce
condizione di efficacia della domanda di definizione
agevolata.
B) – Definizione agevolata per atti e denunce non
registrati.
L’art. 11, c. 4, prevede un’ulteriore forma di definizione agevolata per quegli atti e
quelle denunce che non siano stati presentati o registrati al 01.01.2003, e per
i quali a tale data siano decorsi i termini per la registrazione o la
presentazione (ad esempio, denunce di successione mai presentate).
La definizione agevolata in esame
riguarda sia gli atti e denunce per i quali il termine
per la registrazione e’ scaduto anteriormente al 30.11.2002, sia quelli per cui
il termine e’ scaduto successivamente: l’unico presupposto richiesto e’ che il
termine sia scaduto al 01.01.2003.
Non sono dovute
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all’adempimento delle formalita’ omesse (ad esempio,
presentazione della dichiarazione di successione) entro il 16.03.2003.
La disposizione non richiede – oltre
all’effettuazione della formalita’ e al pagamento dei
tributi – la presentazione di un’istanza di definizione agevolata.